Disciplinata dall'art. 1230 c.c., la novazione è l'istituto con cui si dà estinzione a un rapporto obbligatorio e si procede poi con il dare origine a una nuova obbligazione tra le medesime parti, la quale si caratterizza da un mutamento di oggetto o di titolo rispetto a quella precedente.
In questo caso si parla di novazione oggettiva e presuppone:
- la volontà esplicita delle parti al mutamento
- l'indicazione dell'obbligazione da mutare
- l'indicazione del nuovo oggetto o del nuovo titolo.
Si parla invece di novazione soggettiva quando si pone comunque fine a un rapporto obbligatorio e se ne fa sorgere un altro, con la differenza che avviene il cambiamento della persona del debitore. Sebbene questa ipotesi avvenga con forma differente, sotto il profilo degli effetti è simile agli istituti dell'accollo, della delegazione e dell'espromissione.