Diritto costituzionalmente garantito, lo sciopero è uno strumento di lotta sindacale riconosciuto ai lavoratori subordinati, i quali, in modo collettivo e concertato, portano avanti un'astensione temporanea dal lavoro. L'art. 40 Cost. riconosce tale diritto e ne riconosce l'esercizio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
Si tratta di un fenomeno che comporta come effetto principale la sospensione della prestazione lavorativa da un lato e della retribuzione dall'altro, ma non determina mai ipotesi di responsabilità a carico dei lavoratori scioperanti, poiché non si tratta di un inadempimento contrattuale bensì di un fatto giuridicamente lecito.
Sebbene sia una libertà e un diritto riconosciuto a ogni lavoratore, lo sciopero subisce delle limitazioni quando si parla di servizi pubblici essenziali, ossia quei settori lavorativi con i quali si permette l'esercizio delle altre facoltà ugualmente garantite dalla Costituzione e riconosciute ai cittadini. Sono un esempio i settori del trasporto pubblico e della sanità.
In questi casi, lo sciopero può essere attuato con il rispetto di talune condizione, cioè:
- la presentazione di un congruo preavviso di almeno dieci giorni e della presentazione delle motivazioni dello sciopero;
- la garanzia che dell'erogazione di prestazioni indispensabili alla comunità;
- la comunicazione delle modalità con cui effettuare i servizi essenziali nei confronti delle utenze almeno cinque giorni prima dello sciopero;
- il divieto dell'effetto annuncio dello sciopero;
- il tentativo di conciliazione e raffreddamento prima della proclamazione dell'atto.