Nel processo civile, la translatio iudicii è un'espressione che indica il trasferimento della causa iniziata dinnanzi a un giudice rilevatosi incompetente e passata poi al giudice competente, secondo quando disposto dall'art. 50 c.p.c.; si tratta di un istituto previsto affinché si eviti l'insorgenza di una proceduta ex novo sulla medesima questione, continuando quella già in corso dinnanzi a un nuovo giudice e con la ripresa di tutti gli effetti già prodotti. Ciò non è possibile se si tratta di incompetenze per gradi o di organi appartenenti a giurisdizioni diverse.
La translatio iudicii deve avvenire entro sei mesi dalla pronuncia dichiarativa di incompetenza o entro il termine disposto eventualmente dal giudice nella stessa.