Quando si parla di violazione di domicilio si vuole intendere il delitto regolato dall'art. 614 c.p., il quale lo definisce come l'introduzione clandestina o ingannevole di un soggetto nell'abitazione altrui contro la volontà tacita o espressa di chi ha diritto di escluderlo. La ratio legis in questo caso consiste nella tutela della dimora intesa non solo in senso materiale, ma anche in senso ideale, ovverosia come proiezione della persona e delle sue libertà.
La violazione di domicilio è punita con la pena della reclusione da uno a quatto anni ed è procedibile a querela di parte nella sua forma semplice, mentre è punita da due a sei anni ed è procedibile d'ufficio se la violazione è accompagnata da violenza su cose o persone.