Si tratta di una modalità con cui realizzare la vendita in occasione di un'espropriazione forzata e consiste nella predisposizione di un'asta pubblica volta a scegliere l'aggiudicatario dei beni.
Nel caso di beni mobili, il giudice affida l'esecuzione della procedura all'ufficiale giudiziario o al cancelliere, mentre per i ben mobili registrati vi provvede il notaio o un professionista come il commercialista o l'avvocato. Tuttavia, i soggetti delegati sono tenuti a rivolgersi direttamente al giudice nel caso in cui dovessero sorgere delle difficoltà durante l'esecuzione, il quale provvede poi con decreto.
Per la vendita forzata di beni immobili invece, questa avviene dinnanzi al giudice dell'esecuzione.
In ogni caso, i beni possono essere oggetto di asta sia singolarmente che riuniti in lotti; la vendita viene effettuata in contanti e dopo il loro corretto versamento si procede all'emanazione del decreto di trasferimento della proprietà.