In diritto amministrativo si parla di opere pubbliche per intendere le costruzioni eseguite dallo Stato e dai suoi enti pubblici, al fine di realizzare con esse un interesse pubblico o fornire un servizio pubblico. Per essere qualificate tali inoltre, le opere devono rispondere a tre requisiti: il possesso della natura pubblica del soggetto che le realizza – il carattere pubblico del loro fine e del loro utilizzo – la natura immobiliare.
Le opere pubbliche possono essere talvolta affidate anche a imprese private mediante una procedura di appalto di lavori pubblici.
Le opere pubbliche inoltre possono essere di tipo stradale, marittimo, idraulico, di edilizia popolare o di urbanistica e la loro realizzazione è subordinata allo svolgimento di una procedura che prevede le fasi della deliberazione, della progettazione e dell'esecuzione finale.
Tali costruzioni si distinguono poi in opere pubbliche ordinarie, se si tratta di lavori volti alla conservazione o alla manutenzione di beni già esistenti, e in opere pubbliche straordinarie, se si tratta di lavori volti al rifacimento di beni già esistenti o alla costruzione di nuovi.