Quando si parla di ultra petita, o di ultrapetizione, si fa riferimento a un limite relativo al potere decisionale del giudice del processo civile, secondo il quale questo non può pronunciarsi su questioni ulteriori e non comprese nelle richieste delle parti. Infatti, l'art. 112 c.p.c. stabilisce come il giudice debba decidere su tutto il contenuto della domanda e non su ciò che si trova al di fuori dei limiti di questa, affinché si possa dare applicazione regolare del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Pertanto, laddove il giudice dovesse pronunciarsi oltre i limiti del petitum, viene a sussistere il vizio di ultra petitum, considerato un caso di eccesso di potere e oggetto di annullamento se impugnato in giudizio di appello o in Cassazione.