La zona economica esclusiva corrisponde all'area adiacente al mare territoriale di uno Stato costiero dell'ampiezza di 200 metri e nella quale lo Stato stesso può porre in essere attività di sfruttamento, sia delle acque che del sottosuolo.
La zona economica esclusiva ha assunto importanza nel diritto internazionale nel 1982, con la III Conferenza di Montego Bay e comporta come le facoltà riconosciute allo Stato costiero non siano tali da pregiudicare la navigazione o il sorvolo sull'area da parte di altri Paesi.