Regolata dallart. 934 e ss. del Codice civile, laccessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che ricorre quando in seguito allacquisto del bene principale, avviene altresì lincorporazione delle cose accessorie e pertinenti ad esso. Proprio per questo motivo, nellaccessione non è richiesto il consenso del proprietario della cosa accessoria e non rilevano eventuali fatti naturali in base ai quali sia avvenuta lincorporazione stessa.
Laccessione risponde al principio latino "accessorium sequitur principale" e si distingue in due tipologie: accessione verticale e accessione orizzontale.
Laccessione verticale si ha quando il bene mobile viene unito materialmente con un bene immobile ed è acquistato nella medesima proprietà immobiliare; laccessione orizzontale invece ricorre in casi limitati che sono lalluvione (art. 941 c.c.) e lavulsione (art. 944 c.c.), laddove cioè ricorrano fatti naturali che modificano lo stato dei luoghi preesistenti.
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