Nellambito del procedimento penale, gli accertamenti tecnici non ripetibili rappresentano una particolare ipotesi in cui gli atti dellattività investigativa entrano a far parte del fascicolo del dibattimento prima della conclusione della fase preliminare. Ciò avviene in tutti i quei casi in cui laccertamento deve essere effettuato su persone, cose o luoghi soggetti a possibile modificazione per cause naturali o per il compimento della stessa attività di accertamento (ex art. 360 c.p.p.) e pertanto non più ripetibili successivamente.
In altre parole, si tratta di una prova che viene assunta al di fuori del dibattimento ma per la quale si devono comunque assicurare le garanzie del contraddittorio; prevede infatti che venga effettuata unadeguata comunicazione alla persona offesa, allindagato e ai rispettivi difensori al fine di poter nominare propri consulenti.