L'affrancazione del fondo è un diritto potestativo che ricorre nel rapporto regolato dalle norme relative all'enfiteusi, un diritto reale di godimento del un fondo altrui.
Attraverso l'affrancazione, l'enfiteuta può acquistare la proprietà del fondo stesso mediante il versamento di una somma di denaro pari a quindici volte l'ammontare del canone mensile relativo all'enfiteusi.
In tale fattispecie, il proprietario del fondo (concedente) non può rifiutare il proprio consenso all'acquisizione della proprietà e, laddove avvenisse, l'enfiteuta può rivolgersi al giudice ordinario per ottenere una sorta di affrancazione coattiva, attraverso una sentenza costitutiva. Pertanto, per aversi affrancazione, è sufficiente la manifestazione della volontà dell'enfiteuta e il pagamento della somma di denaro richiesta.