La qualità di alienante fa riferimento al soggetto che all'interno di un rapporto giuridico si impegna a cedere ad altro (alienato) la proprietà o altro diritto sui beni appartenenti al suo patrimonio.
L'alienante può cedere solo i cosiddetti diritti disponibili, ma non quelli indisponibili, che sono legati alla persona del titolare e si acquisiscono alla nascita per perdersi alla morte.
La figura dell'alienante può ricorrere sia nelle fattispecie in cui la cessione del diritto avvenga a titolo oneroso, come la compravendita e la datio in solutum, che nei casi di cessione a titolo gratuito, come la donazione.