L'alveo abbandonato è il letto del fiume lasciato abbandonato appunto nel momento in cui se ne forma uno nuovo. Secondo la disposizione dell'art. 946 c.c., l'alveo abbandonato diviene assoggettato alla disciplina del demanio pubblico a differenza di ciò che accadeva prima dell'entrata in vigore della L. 37/1994.
Infatti, la disciplina precedente prevedeva che l'alveo abbandonato venisse diviso a metà tra i proprietari dei fondi limitrofi al fiume o al torrente, in base all'estensione delle relative sponde.