Si tratta di un'organizzazione di più soggetti, riuniti insieme per il perseguimento di uno scopo comune privo di finalità lucrative; gli associati possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. In alcuni casi, l'associazione può svolgere altresì un'attività economica, ma questa deve avere carattere di accessorietà e gli utili ottenuti devono essere destinati al raggiungimento dello scopo associativo.

Ai cittadini è riconosciuto il diritto di associarsi nell'art. 18 della Costituzione, senza autorizzazione e per finalità non vietate dalla legge.

Nell'ordinamento italiano si distinguono associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute: le prime hanno personalità giuridica, la loro costituzione richiede la forma dell'atto pubblico e sono dotate di un patrimonio con il quale rispondere delle obbligazioni associative; le seconde al contrario non hanno personalità giuridica, sono regolate in base agli accordi tra gli associati e si caratterizzano di un'autonomia patrimoniale imperfetta, in base alla quale vi è un fondo comune per le obbligazioni, ma in alcuni casi possono risponderne anche gli associati con il patrimonio personale.