Il termine autodichia fa riferimento alla capacità riconosciuta a entrambe le Camere del Parlamento di risolvere le eventuali controversie interne tra i suoi dipendenti, attraverso un proprio organo giurisdizionale.
Questa, definita anche con l'espressione di giurisdizione domestica, risponde ai principi di autonomia e indipendenza di cui godono gli organismi costituzionali e che si pone come meccanismo di salvaguardia da eventuali ingerenze esterne.
Oltre al Parlamento, di autodichia si tratta anche in merito alle prerogative della Corte Costituzionale che, in un'apposita pronuncia, ha definito questa forma di giurisdizione compatibile con il divieto di istituzione di giudici speciali, anch'esso di matrice costituzionale, dal momento che l'autodichia spetta solo agli organi che si occupano direttamente dell'esercizio dei poteri dello Stato e per i quali occorre quindi garantire la dovuta autonomia.