Si tratta di un reato che si consuma nell'ambito del fallimento dell'imprenditore ed è regolato dagli artt. 216 e ss. della Legge Fallimentare; la condotta consiste nel far venire meno il patrimonio necessario alla soddisfazione delle pretese creditizie e deve la sua definizione di bancarotta appunto al fatto che, durante il medioevo, vi era la prassi di rompere il banco o il tavolo del banchiere divenuto insolvente.
La bancarotta può essere semplice o fraudolenta, a seconda se la condotta venga posta in essere con colpa o con dolo.
Nel dettaglio, la bancarotta semplice ricorre principalmente quando il soggetto fallito compie con colpa delle spese considerate eccessive rispetto alla sua reale capacità economica o pone in essere delle azioni di carattere imprudente. La sanzione prevista è la reclusione da sei mesi a due anni.
La bancarotta fraudolenta invece prevede l'elemento del dolo e della frode, ossia laddove l'imprenditore fallito compia una serie di comportamenti a danno dei propri creditori, con l'intenzione appunto di sottrarsi volontariamente all'adempimento dei propri debiti. La sanzione prevista è la reclusione in carcere che in alcune ipotesi va dai tre ai dieci anni e in altre da uno a cinque anni.
Per entrambe le fattispecie ricorre anche la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio dell'attività di impresa, che per la bancarotta semplice arriva fino a due anni, mentre per quella fraudolenta può avere una durata di dieci anni.