Il concetto di buon costume fa riferimento a una serie di principi etici e morali secondo il sentire dell'uomo medio, utilizzati per limitare l'autonomia privata e per qualificare taluni comportamenti in grado di offendere il comune senso del pudore. Il legislatore non ha dato una definizione espressa del concetto, ma lo considera come clausola generale del contratto, soggetta a interpretazione in base a tempi e modi della condotta.
In generale, si parla di buon costume in relazione a condotte sessuali considerate tanto lascive quanto in grado di rendere nullo un determinato negozio giuridico.
Al riguardo infatti, l'art. 2035 c.c. dispone che chiunque ponga in essere una prestazione contraria al buon costume, non può ottenere la ripetizione di quanto versato.