Con tale espressione si indica l'istituto della cessione in pagamento, ossia un contratto con il quale un creditore cedente trasferisce i diritti sul credito a un terzo soggetto, detto cessionario. La locuzione "pro soluto" fa riferimento al fatto che il primo garantisce nei confronti del secondo solo l'esistenza di un credito sul quale rifarsi (si parla di nomen verum), ma non anche la solvibilità del debitore (nomen bonum).
La cessio pro soluto è oggetto dell'art. 1267 c.c. e si considera perfezionata nel momento stesso in cui avviene la cessione.