In relazione al medesimo ambito della cessione del credito, si parla invece di cessio pro solvendo per indicare la cessione in pagamento nella quale il creditore cedente dia la garanzia non solo dell'esistenza effettiva di un credito su cui rifarsi, ma anche della solvibilitĂ del debitore. Quindi, si parla sia di nomen verum che di nomen bonum (art.1267 c.c.).
La cessio pro solvendo si discosta dalla cessio pro soluto in relazione al fatto che nel primo caso il cessionario può rivalersi sul cedente, laddove il debitore dovesse rivelarsi inadempiente per il credito ceduto.