Il termine chirografario fa riferimento al creditore che concorre in egual modo con altri creditori al soddisfacimento proporzionale del proprio credito, secondo il principio della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.).
I creditori chirografari infatti si distinguono dai creditori che sono assistiti da cause legittime di prelazione, quali il pegno, l'ipoteca e il privilegio, e vengono soddisfatti successivamente a questi, laddove dalla liquidazione risultino somme residue tali da colmare i restanti debiti.