Nel procedimento penale, si definisce civilmente obbligato per la pena pecuniaria la persona fisica o giuridica condannata al pagamento di una multa o di un'ammenda, laddove il condannato dovesse rivelarsi insolvibile. Il civilmente obbligato alla pena pecuniaria si individua anche sulla base del fatto che il condannato sia sotto la responsabilità di questo oppure se si tratta di rappresentante, amministratore o dipendente di un ente con personalità giuridica.
La fattispecie è regolata dagli artt. 196-197 c.p. e si contraddistingue in ogni caso da una natura punitiva, la quale fa sì che la condanna civile venga attribuita a soggetti che in qualche modo siano coinvolti, anche in misura marginale, nella vicenda processuale.