Questa espressione latina sta ad indicare il divieto temporaneo di nuove nozze per la donna, in seguito allo scioglimento del matrimonio, al suo annullamento nonché in seguito al decesso del coniuge. La commixtio sanguinis significa letteralmente "mescolanza di sangue" ed è prevista dall'art. 89 c.c., disposizione che prescrive l'obbligo appunto per la donna di astenersi da nuove nozze per un periodo di trecento giorni dal verificarsi degli eventi citati.

La ratio che è alla base di questa disposizione vuole fa sì che la donna non attribuisca al nuovo marito la paternità di un figlio nato dalla precedente unione.