In diritto civile, la condictio indebiti corrisponde all'azione di ripetizione dell'indebito, ossia una forma di azione volta a ottenere la restituzione nella medesima natura di quanto versato in modo non dovuto (art. 2033 e ss. c.c.).
Al riguardo occorre fare la distinzione tra indebito oggettivo e indebito soggettivo; il primo ricorre quando avviene il pagamento di un debito che di fatto non esiste, mentre il secondo si ha quando, in base a un errore scusabile, un soggetto dà adempimento a un debito nei confronti del creditore di un debitore terzo.
Tuttavia, l'azione di restituzione dell'indebito non è riconosciuta ogniqualvolta la prestazione effettuata rappresenti offesa al buon costume oppure quando si pone in essere come esecuzione di doveri morali e sociali.