Si parla di contumacia in riferimento alla vicenda processuale civile e penale, nella quale il chiamato a comparire in udienza omette di farlo. Questo istituto si differenzia dall'assenza, in quanto quest'ultima ipotesi ricorre quando la parte si costituisce comunque in giudizio, anche se risulta assente appunto nelle singole udienze.
Il fatto che la parte sia contumace non impedisce che il procedimento vada avanti e giunga a sentenza. Tuttavia, nel corso del giudizio civile, occorre in ogni caso accertare la correttezza della citazione del convenuto o l'assenza di legittimi impedimenti che hanno determinato la sua mancata costituzione.
Nel procedimento penale invece, la decisione dell'imputato di non comparire rientra in una delle scelte che questo può attuare come suo diritto di difesa, fermo restando che può intervenire in ogni momento del dibattimento per rendere dichiarazioni spontanee o per essere sottoposto all'esame.