Il convenuto è colui contro il quale l'attore presenta domanda giudiziale e quindi rivolge una pretesa dinnanzi all'Autorità Giudiziaria.
La parte diviene tale per il solo fatto di essere chiamata in giudizio, ma a sua volta può opporsi alle pretese dell'attore e, presentando una domanda riconvenzionale, può proporre a sua volta delle richieste nei confronti della controparte.
Nel caso in cui il convenuto non si costituisca in giudizio nei termini stabiliti, questo si definisce in contumacia.
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