La corruzione è un reato disciplinato dagli artt. 318-322 c.p. che consiste in un accordo tra Pubblico Ufficiale e soggetto privato, con cui il primo accetta dal secondo un compenso non dovuto per il compimento di un atto rientrante nelle proprie competenze.

Si tratta di un reato plurisoggettivo, nel quale cioè viene punita sia la condotta del corruttore che la condotta del corrotto; inoltre, a seconda del punto di vista, si distingue una corruzione attiva e passiva. In ogni caso, il bene giuridico che la disciplina intende tutelare è rappresentato dal garantire l'esercizio corretto della Pubblica Amministrazione.

Si distinguono inoltre la corruzione per l'esercizio della funzione, procedibile d'ufficio e punita con al reclusione da uno a sei anni, e la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, procedibile anch'essa d'ufficio e punita con la reclusione da sei a dieci anni.