Espressione latina che indica il fenomeno della dazione in pagamento. Si tratta di una modalità con cui dare estinzione a un'obbligazione precedente contratta mediante l'esecuzione di una prestazione diversa da quella originariamente oggetto del contratto, ma che con il consenso del creditore può porre fine al rapporto che lega le due parti. L'istituto è regolato dagli artt. 1197-1198 c.c.; secondo tale disciplina, quello che si realizza è un contratto solutorio di natura reale che si perfeziona nel momento in cui la prestazione sostitutiva viene effettivamente posta in essere.
La datio in solutum si ha anche laddove la prestazione sostitutiva venga disposta da un soggetto terzo rispetto alle parti coinvolte nel rapporto obbligatorio e ricorre altresì quando le parti stesse acconsentano alla cessione di un credito come estinzione dell'obbligazione originaria.