Il difetto di giurisdizione ricorre quando il giudice ordinario si trova nell'impossibilità di attuare la sua funzione giurisdizionale in merito a una controversia che per legge appartiene a giudici di altro settore della giustizia o alla Pubblica Amministrazione. Tale circostanza è prevista dall'art. 37 c.p.c., la cui disciplina trova la sua ratio nella necessità di rispettare la ripartizione delle funzioni giurisdizionali all'interno di uno stesso ordinamento.
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato dalle parti oppure d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.