La ditta è uno dei segni distintivi dell'azienda e corrisponde al nome commerciale dell'imprenditore; a differenza dell'insegna e del marchio, la ditta funge da mezzo di riconoscimento necessario dell'attività economica che viene svolta.
Nella creazione della ditta originaria (che avviene cioè con la creazione stessa dell'attività), l'imprenditore deve tener presente i principi di verità e di novità; il primo fa riferimento al fatto che la ditta deve contenere il cognome dell'imprenditore o la sua sigla in modo da permettere ai clienti di riconoscerlo sul mercato; ciò non è richiesto per la ditta derivata, acquisita cioè con atto di trasferimento congiuntamente al trasferimento dell'azienda e per la quale vi è la facoltà di integrazione a capo dell'acquirente. Il principio di novità invece vuole che la ditta sia creata in modo da rappresentare l'impresa e distinguerla da altre che operano nello stesso ambito territoriale. Ne consegue che laddove ci siamo similitudini con imprese simili o affini già esistenti, in capo al nuovo imprenditore vige l'obbligo di modifica o di integrazione della ditta stessa.
Tuttavia, la ditta funge da segno distintivo solo per le imprese individuali poiché la medesima funzione nelle società di capitali è realizzata dalla denominazione sociale, mentre nelle società di persone è rappresentata dalla ragione sociale.