Si parla di esercizio di un diritto per intendere una causa di giustificazione, che consiste per l'appunto dall'esercizio di ogni sorta di potere giuridico di agire o l'adempimento di uno specifico dovere come fonte della commissione di un reato. Si tratta quindi di una scriminante prevista dall'art. 51 c.p., che esclude l'antigiuridicità del fatto compiuto.
Possono rappresentare diritti in grado di giustificare la condotta del soggetto attivo: il diritto potestativo, il diritto soggettivo, la facoltà giuridica e la potestà, mentre ne sono esclusi gli interessi semplici e gli interessi legittimi.
L'esercizio di un diritto riprende il brocardo latino del "chi esercita un proprio diritto non lede nessuno" (qui iure suo utitur neminem laedit) e trova la propria ratio nella necessità di armonizzare i diversi settori dell'ordinamento, il quale non può concedere una facoltà di agire e vietarla al tempo stesso.