I mezzi di impugnazione sono lo strumento con cui è possibile richiedere una nuova analisi del giudizio in corso e hanno per oggetto le sentenze non ancora passate in giudicato e taluni provvedimenti emessi durante le fasi del procedimento penale. Per quanto riguarda la loro configurabilità, l'art. 568 c.p.p. delinea il c.d. principio di tassatività, secondo il quale possono essere esperite sono le impugnazioni indicate dalla legge e nei casi delineati da questa.
I legittimati a impugnare sono il magistrato del Pubblico Ministero, l'imputato e talvolta anche la parte civile. Le impugnazioni si distinguono inoltre in:
- ordinarie e straordinarie
- a critica vincolata e a critica libera
- di merito e di legittimità
- principali e incidentali.
In ogni caso, l'impugnazione viene realizzata mediante un atto scritto che riporti il provvedimento impugnato, il giudice che lo ha emesso, la data e i motivi.