Reato disciplinato dall'art. 319 quater c.p., l'induzione indebita a dare o promettere utilità ricorre allorquando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusa della propria qualifica per indurre altri a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, a lui stesso o a un terzo. Si tratta di un reato proprio data lo status di pubblico ufficiale del soggetto attivo e può avere ad oggetto anche utilità di natura non patrimoniale.
Prima della L. 190/2012, tale fattispecie era ricompresa in quella della concussione, ma a partire con questo provvedimento è divenuta una fattispecie autonoma che prevede, sebbene in modo più lieve del soggetto attivo, anche la responsabilità del soggetto passivo, ossia colui che riceve l'induzione. La ratio della distinzione di tale reato con quello della concussione sta nel fatto che nella seconda ipotesi il pubblico ufficiale pone in essere un abuso costrittivo mediante violenza o minaccia della produzione di un male notevole e ingiusto, in grado di limitare di molto la capacità di autodeterminazione del soggetto passivo. Cosa che invece non avviene nella fattispecie dell'art. 319 quater.
L'induzione indebita a dare o promettere è un reato procedibile d'ufficio e punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.