La liquidazione giudiziale è quel procedimento volto alla liquidazione coatta del patrimonio dell'imprenditore che versa in una condizione di insolvenza al fine di ottenere quando necessario per dare soddisfazione ai crediti che lo riguardano.
Si tratta di una procedura che sostituisce il fallimento e che richiede la presenza di presupposti oggettivi e soggetti per avere accesso ad essa (ar. 121 c.c.).
Il presupposto soggettivo della procedura è dato dal fatto che il soggetto insolvente debba essere un imprenditore commerciale, venendo esclusi quindi l'imprenditore agricolo e l'imprenditore minore; il presupposto oggettivo invece è rappresentato dallo stato di insolvenza, ossia una condizione di inadempimento protratta nel tempo e che ricorre verso più creditori.
Il procedimento di liquidazione giudiziale ha inizio con la presentazione di un'apposita domanda, che può essere proposta dal debitore stesso, dal Pubblico Ministero, dai creditori o dagli organi demandati alla vigilanza e al controllo sull'attività di impresa.