La mediazione demandata ricorre quando è stabilita dal giudice in merito a un giudizio civile; infatti, l'esperimento di questa procedura fa da presupposto per la presentazione di una eventuale domanda giudiziale. A differenza della mediazione ordinaria, quella demandata è quindi obbligatoria e sorge in seno a un giudizio in corso, indipendentemente dalla materia che ne è oggetto. Tuttavia, vi sono procedimenti per i quali la mediazione demandata non può essere disposta, ossia:
- la convalida della licenza o dello sfratto;
- i procedimenti per ingiunzione;
- i procedimenti di consulenza tecnica;
- i procedimenti incidentali o di opposizione all'esecuzione forzata;
- i procedimenti possessori;
- i procedimenti in camera di consiglio;
- i procedimenti circa l'azione civile esercitata in un processo penale.
Data la sua natura di condizione di procedibilità del giudizio, se la mediazione non avviene il giudice rileva l'improcedibilità della domanda; se la mediazione avviene e termina con esito negativo si può proseguire con la risoluzione della controversia in sede giudiziale; se la mediazione avviene e termina con esito positivo, termina anche il giudizio in corso dato che le parti hanno già ottenuto un accordo.