Si parla di mora del creditore o di mora accipiendi per indicare il comportamento illegittimo del creditore che rifiuta di ricevere sena motivo la prestazione del debitore o fa sì che vengano meno le condizioni affinché questo possa adempiere adeguatamente. Si tratta di una circostanza che sussiste laddove il debitore presenti un'offerta ad adempiere ai sensi dell'art. 1208 c.c. e che con la mora viene liberato dalla responsabilità dell'inadempimento, dall'obbligo di corrispondere interessi e i frutti non ancora percepiti. Inoltre, la mora fa sì che il debitore possa richiedere al creditore il pagamento di un rimborso per le spese eventualmente sostenute per l'offerta e il risarcimento per eventuali pregiudizi subiti.
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