Si parla di mora del debitore o di mora debendi per indicare il ritardo di questo nell'adempimento di un'obbligazione ormai scaduta. Nel verificarsi tale circostanza, il creditore è tenuto alla presentazione di un atto formale che pone appunto il debitore in mora; questo atto può essere un'intimazione o una richiesta scritta.
Presupposti della mora del debitore sono: la presenza di un credito esigibile e scaduto - una formale intimazione ad adempiere del creditore - l'assenza di giustificazione dell'inadempimento.
L'art. 1221 c.c. dispone al riguardo talune conseguenze derivanti dalla mora e cioè prevede che il debitore sia tenuto a risarcire eventuali danni derivanti dal ritardo nell'adempimento, a corrispondere gli interessi moratori nel frattempo prodotti e che assuma il rischio dell'eventuale perimento della cosa da cui detenuta, anche laddove tale fatto non sia imputabile al debitore stesso.