Si parla di pagamento traslativo quando, in ottemperanza di un'obbligazione, viene disposto il trasferimento del diritto di proprietà su uno o più beni. Si tratta di un atto consensuale e si pone come strumento solvendi causa dell'obbligazione insorta.
Il pagamento traslativo ha per oggetto un obbligo di dare che può essere disposto mediante testamento, può avere origine dalla legge, da una sentenza, da contratto o da obblighi morali o sociali.
Questo istituto si distingue dalla consegna e dall'obbligo di far acquistare la proprietà sulla cosa a terzi ex art. 1476 c.c., poiché nel primo caso si dà esecuzione a un effetto reale già concretizzato mentre nel secondo caso si è in presenza di una vendita che nel primo momento pone in essere solo effetti obbligatori, ma che di fatto è conclusa.