Si tratta di un contratto con il quale avviene lo scambio reciproco del diritto di proprietà o di altri diritti su determinati beni da una parte all'altra. La permuta è delineata dall'art. 1552 c.c. e, sebbene sia affine alla vendita, non prevede il pagamento in denaro bensì la cessione di un altra cosa. Inoltre, la permuta è un istituto affine al baratto, ma si distingue da questo dal fatto che se il valore dei beni scambiato dovesse essere diverso, la differenza può essere colmata con un pagamento in denaro a titolo di conguaglio.

Si tratta di un contratto consensuale ad effetti obbligatori o reali, a seconda del suo oggetto. La disciplina della permuta segue quella della vendita in quanto compatibile, con la differenza che le relative spese sono ripartite in parti uguali tra le parti stesse.