La responsabilità da prodotto difettoso ricorre in capo al produttore di un bene, il quale dovesse rivelarsi causa della morte del compratore, di lesioni personali o di danni ad altre cose di questo. Pertanto il consumatore avrà diritto a chiedere e ottenere il pagamento di un risarcimento danni. In questo caso inoltre, risulta essere nullo qualsiasi accordo volto a limitare o ad escludere qualsiasi responsabilità del produttore, la quale si ha anche in assenza di elementi di prova circa la sua colpevolezza, ma opera al riguardo una colpa presunta. Ciò non toglie che comunque il consumatore sia tenuto alla prova del danno subito.
Tuttavia, il produttore è esente da responsabilità nel momento in cui presenti una prova liberatoria che dimostri:
- l'assenza del difetto nel momento della vendita;
- di non aver consegnato il prodotto all'acquirente;
- di aver realizzato il prodotto per fini diversi dalla vendita;
- di aver realizzato solo alcune componenti del prodotto finito;
- la relazione tra il danno e la violazione di norme imperative.