Si parla di separazione personale dei coniugi per intendere l'istituto che sospende gli effetti del matrimonio in attesa di addivenire alla sentenza di divorzio. La separazione è regolata dall'art. 150 e ss. c.c. ed è un istituto di natura transitoria, sebbene possa essere mantenuto anche sine die.
Si distinguono due tipologie di separazione: la separazione consensuale e la separazione giudiziale. Tuttavia è da rilevare la presenza anche di una separazione di fatto, che ricorre quando i coniugi assumano tale decisione autonomamente, ma è importante che ci sia un comune accordo tra di essi anche in merito al mantenimento economico poiché potrebbero verificarsi spiacevoli situazioni, specialmente a danno di eventuali figli.
Nello specifico, la separazione consensuale si ha quando sussiste il consenso di entrambi i coniugi a porre fine al rapporto e interviene un apposito accordo omologato da Tribunale in merito a mantenimento dei figli e statuizioni patrimoniali. La separazione giudiziale ricorre invece quando viene esperita da uno solo dei coniugi e in genere in seguito alla violazione di taluni obblighi derivanti dal vincolo matrimoniale, che rendano intollerabile la prosecuzione della relazione. In questo caso, l'iter da seguire si fa più complesso.