Si parla di universalità di beni mobili per intendere il complesso di cose unite dalla medesima destinazione e appartenenti a un unico soggetto. Si caratterizza da taluni elementi, indicati nell'art. 816 c.c. e che sono appunto: la pluralità di beni mobili - l'appartenenza a un unico soggetto - la funzione comune.
Sebbene siano parte di un solo complesso economico, i singoli beni non perdono la loro autonomia e possono essere oggetto anche di atti separati. Quanto alla disciplina delle universalità, in alcuni casi sono considerate al pari dei beni immobili e come questi non possono essere acquistate tramite possesso in buona fede e possono essere difese mediante l'esercizio di un'azione di manutenzione.
Tuttavia, si parla di universalità anche in merito ai rapporti giuridici, quando cioè la legge regola in modo unitario una serie di relazioni rilevanti per l'ordinamento.