Si parla di eccesso colposo per intendere un errore sull'applicabilità di una causa di giustificazione, in merito a ipotesi quali l'esercizio di un diritto, la legittima difesa, l'uso legittimo di armi e lo stato di necessità. In questi casi, il soggetto agente eccede i limiti stabiliti dalla legge o dalle circostanze concrete per incorrere nell'ipotesi di delitto colposo.
L'eccesso colposo è delineato dall'art. 55 c.p.; in dottrina si tiene distinto l'eccesso colposo causato da negligenza, imperizia e imprudenza da un eccesso determinato da una valutazione sbagliata della situazione di fatto. In entrambi i casi, si procede per delitto colposo, se il fatto è previsto dalla legge come tale, oppure per delitto doloso se il soggetto attivo supera i limiti delle cause di giustificazione in modo volontario e consapevole.