Con l'espressione di espropriazione forzata si intende una procedura esecutiva di natura coattiva, volta alla sottrazione forzata appunto dei beni del debitore sottoposti prima a pignoramento. Questo ultimi, in seguito alla loro vendita e alla loro conversione in denaro sono destinati alla soddisfazione del relativo creditore.
A seconda dell'oggetto di espropriazione, si distingue tra:
- espropriazione immobiliare (che aggredisce i beni immobili del debitore)
- espropriazione mobiliare (che aggredisce i beni mobili del debitore)
- espropriazione presso terzi (che aggredisce i beni del debitore momentaneamente detenuti da terzi soggetti).
In linea di massima, possono essere oggetto di procedura tutti i beni suscettibili di pignoramento e conversione; in primis si preferisce aggredire il denaro, ma sono preferibili anche i titoli di credito e gli oggetti preziosi, poiché questi si caratterizzano dal fatto che sono velocemente disponibili e facilmente convertibili in denaro.