Si parla di falso in documento per intendere le fattispecie di reato relative alla violazione della fede pubblica documentale, regolate dagli artt. 476-493 bis c.p.; si tratta della falsità che può coinvolgere sia gli atti pubblici che le scritture private e che può essere a sua volta sia materiale che ideologica.
La falsità materiale ricorre ogniqualvolta il documento non risulta essere genuino in quanto alterato o contraffatto; la falsità ideologia invece ricorre quando il documento è genuino ma contiene dichiarazioni mendaci, riportando fatti non corrispondenti al vero. Se il falso materiale è sempre oggetto di punibilità, il falso ideologico è punibile solo se giuridicamente rilevante, se cioè sussiste un obbligo di verità per l'autore del documento.