Il giudice dell'esecuzione assume un'accezione differente a seconda se si tratti della figura inerente a un procedimento civile o a un procedimento penale.
Nello specifico, in merito alla giurisdizione civile, il giudice dell'esecuzione corrisponde all'organo dinnanzi al quale si realizza il procedimento di esecuzione, volto cioè alla concretizzazione di un diritto o di una pretesa già oggetto di accertamento di un provvedimento giudiziale.
Nel sistema giurisdizionale penale invece, il giudice dell'esecuzione è l'organo competente alla risoluzione delle controversie relative all'esecuzione della sanzione panale e a gestire le questioni deducibili da essa.