L'impignorabilità rappresenta il carattere di alcuni beni che la legge sottrae all'esecuzione forzata al fine di soddisfare delle pretese creditizie. In altri termini, si tratta della non idoneità dei beni stessi a essere oggetto di pignoramento.
L'impignorabilità può essere assoluta o relativa a seconda se il bene sia escluso totalmente da quelli oggetto di esecuzione oppure può rientrarvi con la sussistenza di determinate condizioni.
Sono considerati impignorabili le cose mobili definite dall'art. 514 c.p.c. come l'anello nuziale e la biancheria, i crediti dell'art. 545 c.p.p. e le cose mobili così come delineate dall'art. 515 c.p.c.; inoltre, con la L. 52/2006 si è stabilito che i beni atti all'esercizio della professione non siano più da considerare come assolutamente impignorabili, ma relativamente impignorabili. Questi infatti possono essere oggetto di pignoramento nel limite di 1/5, laddove gli altri beni del debitore non appaiano sufficienti alla copertura del debito complessivo.