Si parla di imprescrittibilità in riferimento al diritto e all'azione che non vanno incontro all'estinzione nonostante il loro mancato esercizio.
Di regola, il trascorrere invano del tempo fa sì che il titolare di una facoltà ne perda la possibilità di esercizio e questo principio risponde alla necessità di attribuire ai rapporti giuridici un certo grado di stabilità. Tuttavia, vi sono delle fattispecie che, per un intrinseco interesse anche di natura pubblica, sono da considerarsi imprescrittibili e quindi sempre esercitabili; sono ad esempio il diritto di proprietà e i diritti di personalità.