Il mandato è un contratto di tipo consensuale e ad effetti obbligatori, in cui un soggetto, detto mandatario, assume appunto l'obbligo di compiere taluni atti giuridici per conto di un altro, detto mandante. La fattispecie è regolata dall'art. 1703 e ss. c.c. e si caratterizza dal fatto che si tratta di un contratto di natura personale e di norma oneroso, poiché è previsto un apposito compenso per il soggetto mandatario.
Il mandato si distingue in:
- mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.), nel quale la presenza di un'apposita procura fa sì che il mandatario possa agire in nome e per conto del mandante;
- mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), in cui il mandatario agisce solo per conto del mandante e non sussista alcuna spendita del nome.
A questa categorizzazione, se ne aggiungono delle altre che si basano sull'oggetto del mandato e sul numero delle parti coinvolte. Nel dettaglio si parla di:
- mandato generale, se il contratto ha per oggetto la cura di tutti gli interessi del mandante;
- mandato speciale, se il mandatario è tenuto alla gestione di affari specifici del mandante;
- mandato in rem propriam, laddove con il mandato si mira alla realizzazione di interessi ulteriori all'affare, che possono riguardare il mandante stesso, il mandatario o anche terzi soggetti;
- mandato congiuntivo, se l'incarico è attribuito a più mandatari chiamati ad agire congiuntamente;
- mandato disgiuntivo, se l'incarico è attribuito a più mandatari chiamati ad agire in modo autonomo l'uno dall'altro;
- mandato collettivo, laddove lo stesso mandatario riceve l'incarico da più mandanti mossi da un interesse comune.