Per obbligazione alternativa si intende quel rapporto obbligatorio caratterizzato da due o più prestazioni e che si estingue nel momento in cui il debitore ne pone in essere anche uno solo. Si tratta di una tipologia regolata dall'art. 1286 c.c., contraddistinta da unicità dell'adempimento e da pluralità di oggetto; la disciplina prevede che la scelta della prestazione a cui dare adempimento venga effettuata dal debitore stesso o dal creditore, ma mai da parte di un terzo soggetto.
L'obbligazione alternativa si caratterizza poi dal fenomeno della concentrazione, che si verifica dopo l'adempimento di una delle prestazioni in oggetto e che fa sì che diventi un'obbligazione semplice.