Il pegno è un diritto reale di garanzia regolato dall'art. 2784 e ss. c.c., con il quale viene disposto un vincolo su un bene mobile del debitore o di un terzo al fine di soddisfare un credito, laddove dovesse verificarsi un'ipotesi di inadempimento da parte del debitore stesso.
Per la sua costituzione, il pegno non prevede forme particolari ma si perfeziona mediante lo spossessamento del debitore e la conseguente consegna della cosa al creditore. Si tratta quindi di un contratto reale di natura accessoria rispetto al credito garantito; il che significa che se il credito dovesse risultare invalido, lo sarà anche il pegno. Inoltre, la garanzia deve risultare da atto scritto nel quale devono risultare taluni aspetti fondamentali, tra cui la data certa, l'oggetto dato in pegno, il credito da soddisfare e il suo ammontare.
In caso di inadempimento del debitore, il creditore ha diritto di rifarsi sul bene oggetto di pegno prima degli altri eventuali creditori e ciò avviene anche nel caso in cui il bene sia passato a terzi soggetti.